Garanzie e assicurazioni


Il 20 giugno 2005 è stato approvato il decreto legislativo n.122, contenente disposizioni che tutelano gli acquirenti di immobili da costruire, analogamente a leggi già in vigore in altri paesi europei.

A tal fine, la nuova normativa prevede nuovi obblighi per i produttori, tra cui:


Garanzia fidejussoria sul fallimento dell’impresa costruttrice

Il decreto prevede l’obbligo per i costruttori di garantire per mezzo di una fidejussione bancaria, il rimborso delle somme versate in anticipo dagli acquirenti prima del trasferimento della proprietà.

La garanzia deve essere presentata, a pena di nullità, nel compromesso (contratto preliminare di vendita) o in qualsiasi altro atto o contratto che precede il trasferimento della proprietà (il “Rogito”).

La fideiussione garantisce l’acquirente in caso di inadempienza da parte dei produttori a causa di una “crisi” (fallimento, liquidazione coatta, sentenza che dichiara lo stato di insolvenza).

La garanzia deve essere rilasciata da una banca o in alternativa da un’impresa di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo Unico Bancario.


La Garanzia Assicurativa

Il decreto prevede inltre l’obbligo per il costruttore di stipulare una polizza di assicurazione decennale per la responsabilità civile a beneficio dell’acquirente, per garantire il risarcimento dei danni causati da difetti dei beni, che potessero essere causati da difetti nella costruzione, nei primi dieci anni di vita dell’immobile.

Per questo, tutte le iniziative immobiliari di COS.EDIL sono garantite, oltre che da noi, anche dalla legge dello stato Italiano.